L’istituto prevede un intervento temporaneo di affidamento intra-familiare o etero-familiare al fine di consentire al nucleo d’origine di risolvere problematiche o momenti di crisi momentanea.
Tale istituto può essere giudiziale o consensuale e viene ratificato dall’Autorità Giudiziaria per la durata di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di 24. Per alcune situazioni di elevata complessità l’Autorità Giudiziaria può disporre affidamenti di maggiore durata anche sine die.
Nell’ambito della Legge è previsto un contributo economico fisso, a prescindere dal reddito degli affidatari, erogato dal Servizio Sociale. Detto contributo afferisce a fondi distrettuali.