IMU - Imposta Municipale Propria
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Servizio attivo
A chi è rivolto
I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Quando un immobile è di proprietà di più persone, ciascuna è responsabile in modo indipendente per il pagamento delle imposte relative alla propria quota. Nell’applicare l’imposta, si considerano sia le caratteristiche dell’immobile sia la situazione personale di ciascun proprietario, anche per quanto riguarda eventuali esenzioni o agevolazioni.
Per gli immobili coinvolti in una procedura fallimentare o di liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore devono versare la tassa dovuta per l’intero periodo della procedura.
Descrizione
L’imposta è applicata e riscossa dal Comune di Nettuno nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili ad imposizione.
IMMOBILI ASSOGGETTATI ALL'IMPOSTA
- per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 secondo il quale sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto, sui quali persiste l’utilizzazione agro- silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali;
- per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;
- sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa e dal relativo esito, ed il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.
Si rinvia al Regolamento IMU in allegato per ulteriori dettagli tecnici e tributari relativi alla specifica fattispecie:
- Esenzioni e riduzioni;
- Requisiti di fabbricati inagibili;
- Riduzione IMU per abitazioni locate a canone concordato.
Come fare
L’unica modalità di versamento ammessa per corrispondere l’acconto è tramite il modello di pagamento F24 (ordinario o semplificato).
Prima rata entro il 16 giugno (acconto): l’importo corrisponde al 50% dell'imposta dovuta applicando l’aliquota relativa all'anno precedente e le detrazioni vigenti;
Seconda rata entro il 16 dicembre (saldo/conguaglio): l’imposta va ricalcolata per tutto l’anno di riferimento applicando le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale; l’importo da versare a saldo sarà pari all’imposta complessiva così calcolata sottraendo quanto versato in acconto.
La base imponibile
La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili.
Le aree fabbricabili
Visionare l'apposita Determinazione in allegato.
VERSAMENTO
L’imposta si calcola per anno solare, in proporzione alla quota di possesso e al numero di mesi in cui il contribuente ha detenuto l’immobile. Il mese è considerato per intero se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. In caso di trasferimento, il giorno del passaggio è attribuito all’acquirente, che si fa carico dell’intera imposta del mese se ha avuto lo stesso numero di giorni di possesso del cedente. Ogni anno solare rappresenta un obbligo d’imposta autonomo.
In deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso avviene in due rate: la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre.
Non è previsto alcun pagamento se l’importo totale annuo dell’imposta dovuta, per tutti gli immobili posseduti o detenuti, è pari o inferiore a 12 euro.
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti:
- effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che il debito d’imposta per gli immobili in contitolarità sia stato regolarmente assolto;
- effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione;
- effettuati da parte degli eredi in caso di successione entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione.
Codici tributo per il modello F24
Sezione EL
Codice Comune di Nettuno F880
La dichiarazione IMU
1. I soggetti passivi IMU, ad eccezione di quelli di cui all'art. 1 comma 759, lettera g) della Legge n. 160/2019, devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI in quanto compatibili.
3. La dichiarazione può essere presentata mediante:
- consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;
- a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
- trasmissione telematica diretta con posta certificata;
- trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all’invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell’art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune.
4. La presentazione della dichiarazione, ovvero sua presentazione telematica, deve avvenire secondo le modalità e lo schema di modello approvate con il decreto del MEF, ai sensi dell’art. 1 comma 769 della L. 160/2019 e s.m.i.;
5. Gli enti di cui all'art. 1 comma 759, lettera g) della Legge n. 160/2019, devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.
Cosa serve
- Modello specifico compilato
- Allegare la documentazione richiesta (Titolo di proprietà e dati catastali immobile)
Cosa si ottiene
Assolvimento obblighi previsti dalla normativa
Tempi e scadenze
Acconto IMU
La scadenza dell'acconto IMU è in data 16 giugno
Saldo IMU
La scadenza del saldo IMU è in data 16 dicembre
Accedi al servizio
Puoi richiedere l’iscrizione a IMU - Imposta Municipale Propria direttamente online tramite identità digitale.
Accedi al servizioPuoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio al seguente indirizzo:
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Sede Le Vele, Centro Comm. Le Vele, Via Scipione Borghese, 00048
Ulteriori informazioni
ACCERTAMENTI
Il Comune verifica le dichiarazioni incomplete, infedeli, o presentate in ritardo, così come i versamenti parziali o omessi. In caso di mancata dichiarazione o mancato pagamento, procede con l'accertamento d'ufficio, utilizzando anche i poteri di controllo previsti dalla normativa.
A seguito di queste attività, e nel rispetto dei termini di legge, il Comune notifica al contribuente un avviso motivato di accertamento, anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Questo avviso può riguardare più annualità e includere sanzioni per diverse violazioni.
L’avviso specifica le motivazioni dell’accertamento e indica in modo dettagliato le somme da pagare per imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica. L’importo va versato in un’unica soluzione entro il termine previsto per il ricorso. In caso di mancato pagamento, si procederà alla riscossione forzata, con aggravio dei costi e degli interessi, senza ulteriore preavviso tramite cartella o ingiunzione.
Il Comune può inoltre applicare l’istituto dell’accertamento con adesione, secondo quanto previsto dal proprio regolamento sulle entrate.
La riscossione degli importi avviene secondo le modalità stabilite dalla legge o dai regolamenti comunali.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il ravvedimento operoso può essere di quattro tipi:
- il “ravvedimento veloce” che può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento maggiorando l’importo da versare dello 0,1% per ogni giorno di ritardo più gli interessi legali in vigore (calcolati giornalmente) che decorrono dalla data di omesso versamento alla data del pagamento.
- il ”ravvedimento breve” che può essere effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza maggiorando l’importo da versare del 1,5% più gli interessi legali in vigore (calcolati giornalmente) che decorrono dalla data di omesso versamento alla data del pagamento.
- il ”ravvedimento intermedio” che può essere effettuato dal trentesimo giorno fino al novantesimo giorno successivo alla scadenza maggiorando l’importo da versare del 1,66% più gli interessi legali in vigore (calcolati giornalmente) che decorrono dalla data di omesso versamento alla data del pagamento.
- il “ravvedimento lungo” che può essere effettuato entro un anno dal giorno di scadenza del versamento maggiorando l’importo da versare del 3,75% più gli interessi legali in vigore (calcolati giornalmente) che decorrono dalla data di omesso versamento alla data del pagamento.
Nel caso in cui un versamento in ritardo è effettuato senza l’applicazione delle sanzioni ridotte, il Comune applicherà la sanzione prevista.
Documenti
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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