Il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima pluriennale è disciplinato dal Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327, artt. 36 e seguenti) e dal relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, art. 9).
Tale concessione riguarda l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni appartenenti al demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per un periodo anche superiore al quadriennio, e può comprendere impianti sia di facile che di difficile rimozione.
Le concessioni destinate all’esercizio di attività turistico-ricreative, sportive e per la nautica da diporto sono rilasciate a seguito di procedure selettive che garantiscono imparzialità e trasparenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 5 agosto 2022, n. 118.
Le finalità turistico-ricreative, indicate nel D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494, comprendono:
- la gestione di stabilimenti balneari;
- gli esercizi di ristorazione e la somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- il noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- la gestione di strutture ricettive e di attività ricreative e sportive;
- gli esercizi commerciali;
- i servizi di altra natura e la conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione delle categorie sopra indicate.
La concessione può inoltre essere rilasciata per finalità diverse da quelle sopra elencate, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, quando si tratti di concessioni di particolare importanza, in relazione all’entità o allo scopo dell’occupazione.