La concessione a carattere stagionale è disciplinata dal Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 36 e seguenti) e dal Regolamento di esecuzione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328).
Essa consente l’uso temporaneo di aree demaniali per un periodo non superiore all’anno solare, generalmente coincidente con la stagione turistica, e non comporta il rilascio di opere fisse o permanenti.
Il rilascio avviene a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa e, se necessario, tramite procedure selettive pubbliche, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, che garantisce criteri di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento tra gli operatori.