L’art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione – Parte marittima (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328) distingue due tipologie di variazioni al contenuto della concessione:
- Variazioni che non comportano modifiche sostanziali
Si tratta di modifiche di modesta entità o di natura amministrativa che non incidono sulla superficie, sulla destinazione d’uso o sulle opere previste.
Esempi: aggiornamento della denominazione del concessionario, modifica della ragione sociale, adeguamenti tecnici minori, installazione temporanea di strutture mobili stagionali, sostituzione di attrezzature o arredi nel rispetto delle prescrizioni originarie.
In questi casi l’Amministrazione può procedere mediante semplice autorizzazione integrativa o presa d’atto, senza la necessità di un nuovo titolo concessorio.
- Variazioni che comportano modifiche sostanziali
Riguardano modifiche che incidono in modo significativo su uno o più elementi essenziali della concessione, quali:
- estensione o perimetrazione dell’area;
- realizzazione di nuove opere o strutture non previste nel titolo originario;
- mutamento della destinazione d’uso o dell’attività svolta;
- modifiche che comportano nuovi impatti ambientali o urbanistici.
In questi casi è necessaria una nuova istruttoria tecnico-amministrativa, con acquisizione dei pareri previsti e rilascio di un atto concessorio suppletivo.
L’Amministrazione valuta, caso per caso, se la variazione richiesta sia sostanziale o non sostanziale, ai fini della procedura da seguire.